Bonus barriere architettoniche

bonus barriere architettoniche

La legge non specifica limitazioni né per quanto riguarda la categoria catastale dell’immobile sul
quale vengono fatti gli interventi, né per quanto riguarda la tipologia di contribuente.
Pertanto questa agevolazione fiscale può essere fruita praticamente da tutti come di seguito meglio specificato. Ma come usufruire del Bonus Barriere Architettoniche? Vediamolo insieme.

Chi può godere della detrazione?

Possono usufruire del Bonus barriere Architettoniche tutti i contribuenti soggetti a IRPEF, i titolari di partita IVA e le aziende soggette a IRES, a prescindere dal fatto che risiedano nel territorio dello Stato, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi agevolati.
Si tratta dunque di:

  • persone fisiche, compresi gli esercenti di arti e professioni;
  • enti pubblici/privati che non svolgono attività commerciale;
  • società semplici;
  • associazioni tra professionisti
  • soggetti che conseguono redditi d’impresa.
    Devon o però vantare un titolo sull’immobile oggetto di intervento e precisamente:
  • proprietario, comproprietario o nudo proprietario dell’Immobile e/o titolare di altro
    diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione ecc. ) ;
  • detentore in forza di un contratto di locazione o comodato regolarmente registrato prima
    dell’inizio dei lavori e in possesso di dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da
    parte del proprietario;
  • familiare convivente del possessore dell’immobile (coniuge, convivente more uxorio,
    figlio, genitore ecc.);
  • coniuge separato assegnatario della casa coniugale intestata all’altro coniuge;
  • promissario acquirente dell’immobile oggetto dell’intervento che ha stipulato un
    contratto preliminare di vendita regolarmente registrato all’AdE prima dell’inizio dei
    lavori e che è stato immesso nel possesso dell’immobile .
    Per inquilini e comodatari il contratto deve essere sempre registrato all’Agenzia delle Entrate
    prima dell’avvio dei lavori.
    L’agevolazione prescinde dalla quota di possesso del singolo beneficiario ed è rapportata esclusivamente alle spese da lui sostenute.
    Quindi un’unità immobiliare può avere 2 comproprietari ma le spese possono essere sostenute tutte da uno che quindi godrà della detrazione sull’intero importo speso.
    Per la stessa regola, in caso di più proprietari che pagano le spese la detrazione va suddivisa fra tutti in riferimento all’importo che ciascuno ha pagato, indipendentemente dalla quota di proprietà.

Bonus barriere architettoniche: i massimali detraibili

L’ importo che si può mettere in detrazione al 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche non è relativo alla intera spesa qualunque essa sia, ma deve tenere in considerazione:

  • un massimale globale
  • e talvolta anche un massimale unitario relativo alla spesa per i singoli manufatti
    Vediamo i dettagli:
    IL MASSIMALE GLOBALE
    In base a quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 17/E del 26/06/2023 il massimale globale di spesa per l’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche (sia nel
    caso di detrazione diretta che di eventuale sconto in fattura ) è diverso a seconda che gli interventi
    riguardino:
  • le singole unità immobiliari (di qualsiasi tipo anche se all’interno dei condomini e senza accesso autonomo)
  • le parti comuni.
    Sulle singole unità immobiliari, il massimale globale di spesa è pari a:
    € 50.000,00.
    Questo massimale vale anche ad esempio per un albergo che ha 50 camere ed altrettanti
    serramenti esterni ed interni da sostituire o per una abitazione privata che ne ha solo 6.
    Sulle parti comuni ( finestre del corpo – scala o ascensori ecc..) il massimale globale dipende dal numero di unità immobiliari che compongono il condominio e precisamente:
    € 40.000,00
    moltiplicati per il numero delle U.I. che compongono l’edificio per interventi su edifici costituiti da 2 fino a 8 U.I.
    € 30.000,00
    moltiplicati per il numero delle U.I. che compongono l’edificio per interventi su edifici con più di 8 U.I.
    Questi massimali si aggiungono ai massimali globali attualmente (2023) previsti per le altre detrazioni fiscali ovvero:
  • per Ecobonus detrazione massima per i serramenti € 60.000 ,00 pari ad una spesa massima di € 120.000,00
  • per Bonus Casa (compreso l’eventuale Bonus Sicurezza ) una spesa massima di € 96.000,00 per tutti i lavori eseguiti sull’immobile pari ad una detrazione massima € 48.000,00.
    ATTENZIONE: per lo stesso manufatto (ad esempio per una finestra o una porta interna) non si può usufruire di più detrazioni contemporaneamente. Per gli accessori o per i manufatti che non rientrano nel bonus barriere per via delle loro caratteristiche si può eventualmente sfruttare un’altra detrazione.
    In questo caso si devono fare delle fatture diverse, inserendo in ognuna di esse tutti i manufatti che verranno detratti con uno stesso bonus, e d in questo modo si può avere un massimale ​globale di spesa detraibile sul l’intervento complessivo più alto rispetto a quando si applica un unico bonus fiscale.

Il massimale globale del Bonus Barriere Architettoniche al 75% è
aggiuntivo o alternativo rispetto a quelli di Ecobonus Bonus Casa e Bonus Sicurezza?

Il massimale globale previsto per il Bonus barriere architettoniche si aggiunge a tutti i massimali previsti per gli altri bonus.
Questo significa che, se per uno stesso intervento sono applicabili oltre al Bonus barriere anche altre tipologie di detrazione, l’importo massimo detraibile sarà dato dalla somma di tutti i massimali globali previsti per tutte le detrazioni ammissibili compreso quello previsto per il bonus barriere architettoniche.
Chiaramente per lo stesso manufatto si potrà scegliere un solo tipo detrazione!
Ad esempio in caso di lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia in una singola unità abitativa si può fruire della detrazione diretta Bonus Casa al 50% con massimale di spesa detraibile fino a € 96.000,00 senza limiti unitari di spesa.
Spesso però l’entità dei lavori è tale che il massimale di spesa viene superato e quindi fino ad oggi tutti i manufatti compresi nei lavori da fare, e tali da poter essere detratti anche in Ecobonus, di norma venivano scorporati e fatturati a parte per pot er aggiungere un ulteriore massimale di spesa che nel caso dei serramenti è pari a 120.000,00 €.

Bonus barriere architettoniche: è aggiuntivo o alternativo?

A questa possibilità, ormai nota ed utilizzata da tutti, si aggiunge ora anche la detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche con il massimale globale che abbiamo visto ed una percentuale di detrazione più alta, cioè del 75%.
Nella situazione che abbiamo descritto per il cliente sarà quindi più conveniente fatturare a parte tutte le spese che hanno diritto al Bonus Barriere e fare fattur e divers e per le spese che hanno diritto ad Ecobonus e Bonus casa.
In questo modo avrà un importo globale di spesa detraibile maggiore e le spese che afferiscono al Bonus barriere architettoniche avranno anche una percentuale di detrazione superiore a quella del Bonus Casa e dell’Ecobonus.
Invece in caso di interventi di edilizia libera finora le uniche due detrazioni possibili erano l’ecobonus (per i manufatti che separavano caldo – freddo e soddisfacevano i requisiti richiesti per questo tipo di detrazione) e il bonus sicurezza (per quei manufatti atti a prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi ). Entrambe detrazioni al 50% con un massimale di spesa di € 120.000 ,00 per gli infissi esterni detraibili in ecobonus e di € 96,000 ,00 per i manufatti detraibili con i l bonus sicurezza. Adesso invece per ciascuna unità immobiliare si potrebbe usufruire complessivamente dei seguenti massimali globali di spesa:

  • il massimale globale di € 50.000,00 previsto dal Bonus Barriere Architettoniche per tutti i manufatti che rispettano i requisiti del D.M. 236/ 19 89; ovviamente sarà questa la scelta preferibile visto che la percentuale di detrazione è maggiore (75%) ;
  • il massimale globale di € 120.000,00 previsto dall’ Ecobonus per la sostituzione degli infissi esterni che non possono essere messi a norma secondo i requisiti del D.M. 236 /1989 e che però soddisfano i requisiti richiesti per l’ecobonus; in questo caso la detrazione sarà del 50% e andrà verificata la congruità della spesa secondo le indicazioni del Decreto MITE
  • globale di spesa di € 96.000,00 previsto dal Bonus Sicurezza per quei manufatti che hanno caratteristiche tali da prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi; anche in questo caso la detrazione sarà del 50% ma non ci saranno massimali unitari di spesa da rispettare.

Ovviamente si dovranno fare fatture separate per ciascun tipo di detrazione.

Bonus barriere architettoniche: è più conveniente la detrazione in 10 anni, lo sconto in fattura o la cessione del credito?

Il Decreto Legge 11 del 16 febbraio 2023 ha bloccato lo sconto in fattura e la cessione del credito per tutti gli interventi per cui era previsto, fatte salve poche eccezioni.
Con la legge di conversione 38/2023 queste due opzioni tanto care ai consumatori, cioè sconto in fattura e cessione del credito, vengono confermat e per le spese sostenute in relazione all’abbattimento delle barriere architettoniche fino al 31/12/2024.
Tale termine, infatti, era già previsto nella legge di bilancio 2022 che aveva prorogato inizialmente la possibilità di accedere allo sconto in fattura o cessione del credito fino a tale data anche per tutti gli altri interventi ammissibili poi bloccati definitivamente dalla citata legge.

ATTENZIONE: se invece il cliente decide di fruire della detrazione direttamente nella sua dichiarazione dei redditi allora il termine ultimo per fruire della detrazione si riferisce alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, quindi un anno in più, come stabilito dalla legge di
bilancio 2023.

Fino al 31 /12/2024 i l cliente potrà dunque scegliere tra tre ipotesi:

  • lo sconto in fattura
  • la detrazione diretta
  • la cessione del credito

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