Come funziona l’offerta?
Scegli liberamente i prodotti e materiali che preferisci senza vincoli
Paghi il 50% del prezzo finale invece di aspettare 10 anni per recuperare le detrazioni fiscali
Pratica e adempimenti burocratici inclusi nel prezzo
L’offerta è riservata ai clienti privati che ristrutturano un immobile.
Prenotare un appuntamento presso il punto vendita Gruppo Ercolini
Essere in possesso di uno di questi due titoli abilitativi edilizi: SCIA o CILA.
Avere i dati catastali dell’immobile: foglio, particella, subalterno.
Presentare documento di Riconoscimento e Tessera Sanitaria.
QUALI PRODOTTI E MATERIALI POSSONO BENEFICIARE DELLO SCONTO IN FATTURA DEL 50%?
Pavimenti (Parquet, grès, laminati, ecc), Rivestimenti, Porte, Finestre e Scale.
QUALI PRODOTTI NON BENEFICIANO DELLO SCONTO IN FATTURA DEL 50%?
Lo sconto in fattura NON è applicabile su arredamento, cucine,. In questo caso il Cliente potrà usufruire delle altre detrazioni come il “Bonus Mobili” per l’arredamento e il “Bonus Verde” per i giardini. Per le porte da interno, il bonus è applicabile esclusivamente se l’acquisto è collegato a lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazione, non è ammesso l’acquisto di porte per la sola sostituzione.
Per gli infissi è possibile accedere alla detrazione anche senza ristrutturazione.
COSA SONO CILA E SCIA?
La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) è utilizzata per gli interventi nei quali non occorrono SCIA o Permesso di costruire oltre che per i lavori non inerenti ad attività di edilizia libera (piccoli lavori).
La CILA deve essere presentata al Comune per la realizzazione di:
- Manutenzione straordinaria che non causi la modifica strutturale dell’immobile.
- Ristrutturazione lieve che non influisca sulle parti strutturali dell’immobile.
La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) deve essere presentata per la realizzazione di:
- Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo che interessano le parti strutturali dell’edificio.
- Ristrutturazione Edilizia “semplice” (non assoggettata al regime di cui all’art.10, comma 1, lettera c: TUE).